L’Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 1° settembre 2025, n. 228 - ha chiarito che l’indennità di disoccupazione NASpI non può beneficiare del regime agevolato per i lavoratori impatriati, ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 [nel caso oggetto dell’Interpello, un contribuente rientrato in Italia nel 2022, aveva fruito del regime fino alla cessazione del rapporto di lavoro (settembre 2023) e successivamente aveva percepito la NASpI (ottobre 2023 – agosto 2024)].
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime speciale è volto a incentivare lo svolgimento in Italia di un’attività lavorativa e riguarda solo redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomo o d’impresa prodotti sul territorio, nonché le somme che li sostituiscono.
La NASpI, invece, non è corrisposta a fronte di attività lavorativa, ma a seguito della perdita dell’impiego, e pertanto non soddisfa il requisito richiesto dalla normativa.
Pertanto, le somme percepite a titolo di NASpI devono essere assoggettate a tassazione ordinaria.
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