La Cassazione – con del 31 luglio 2025, n. 22021 – ha affermato che, in materia di contratti a termine, è legittima la loro reiterazione oltre i 36 mesi quando il datore di lavoro dimostri lo svolgimento di un'attività effettivamente stagionale, ex D.Lgs. n. 81/2015 e D.P.R. n. 1525/1963), oltre a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore.
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