L'Agenzia delle Entrate - con Risposta ad Interpello del 4 agosto 2025, n. 199 - nel rettificare una precedente Risposta fornita con Interpello n. 81/2025 , ha specificato che il bonus percepito dal dipendente residente in Italia, ma maturato anche nel corso di un periodo lavorato all'estero, è assoggettato sia in Italia che all'estero.
Il quesito viene posto dalla società di un gruppo multinazionale, che chiede il corretto trattamento fiscale applicabile al bonus erogato in denaro dopo ogni data di maturazione (c.d. "vesting period") ad alcuni lavoratori che prestano attività lavorativa in Stati diversi. Il caso portato dinnanzi all'Agenzia riguarda un lavoratore che ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito fino a dicembre 2023 e dal 18 dicembre 2023 ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro in Italia, pertanto dal 2024 risulta fiscalmente residente in Italia.
Al riguardo, l’AE ha chiarito che tali bonus devono essere sottoposti a imposizione, oltre che dallo Stato di residenza al momento dell'erogazione, anche dallo Stato in cui è stata svolta l'attività lavorativa.
Spetterà allo Stato di residenza eliminare l'eventuale doppia imposizione: il dipendente residente in Italia potrà infatti usufruire del credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero.
In tal senso, non è più percorribile la soluzione prospettata in precedenza, che prevedeva la tassazione in base al territorio in cui è stata prestata l'attività lavorativa, a nulla rilevando il luogo di residenza al momento della percezione degli emolumenti.
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