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IMPOSIZIONE FISCALE

Esclusione dal reddito dei contributi per l'assistenza sanitaria anche per il coniuge superstite

23 Luglio 2025
Esclusione dal reddito dei contributi per l'assistenza sanitaria anche per il coniuge superstite

L'Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 21 luglio 2025, n. 190 – ha chiarito che non concorrono alla formazione del reddito di pensione i contributi per l'assistenza sanitaria versati da parte del coniuge superstite dell'originario iscritto a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Sono ricompresi anche i contributi versati in favore del familiare non fiscalmente a carico (tale casistica rientra nelle previsioni dell'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR che prevede un limite di € 3.615,20 annui alla formazione del reddito).

 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I contributi sanitari versati dal coniuge superstite o per familiari non a carico non formano reddito di pensione entro il limite di 3.615,20 euro annui.