L'Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 21 luglio 2025, n. 190 – ha chiarito che non concorrono alla formazione del reddito di pensione i contributi per l'assistenza sanitaria versati da parte del coniuge superstite dell'originario iscritto a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Sono ricompresi anche i contributi versati in favore del familiare non fiscalmente a carico (tale casistica rientra nelle previsioni dell'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR che prevede un limite di € 3.615,20 annui alla formazione del reddito).
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