La Cassazione - con ordinanza del 5 luglio 2025, n. 18364 - ha distinto l'ambito di applicazione dell'art. 164 TUIR rispetto a quello di cui all'art. 54 TUIR (cioè, la prima norma speciale rispetto al criterio di deducibilità generale delle spese dettato dalla seconda), relativamente alla deducibilità delle spese di trasferta effettuate con mezzi propri dei singoli associati, in caso di associazione tra professionisti.
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