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INAIL, PRESTAZIONI

Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali

8 Luglio 2025
Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali

L'INAIL – con Circolare del 4 luglio 2025, n. 40 – ha richiamato le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 9/2025 ed ha fornito alcune precisazioni in merito ai profili assicurativi INAIL per le prestazioni di lavoro svolte mediante piattaforme digitali.

In base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi:

  • Lavoro autonomo: il premio è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta agli adempimenti previsti per i datori di lavoro e al pagamento del premio;
  • Collaborazioni etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e rapporti di lavoro subordinati: si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti. I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal CCNL da assumere.

Gli oneri assicurativi sono sempre integralmente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale, ex art. 27, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

I premi sono determinati in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta prevista nelle tariffe dei premi 2019:

  • Voce di tariffa 0721: per consegne di merci effettuate a piedi, tramite velocipedi e veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada (ciclomotori, ecc.);
  • Voce di tariffa 9121: per consegne con altri mezzi di trasporto.

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