La Cassazione - con ordinanza del 15 giugno 2025, n. 16006 - è intervenuta sulla questione avente ad oggetto il computo dei redditi ai fini della verifica del limite reddituale per l'accesso alle prestazioni economiche in materia di invalidità civile, con particolare riferimento ai redditi da fabbricati non locati e non adibiti ad abitazione principale.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che “Al fine di determinare il limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale ai sensi dell'art. 26 della legge 153 del 1969, degli artt. 12 e 19 della legge 30/03/1971, n. 118, e dell'art. 3, comma 6 , della legge 03/08/1995, n. 335 rileva il reddito imponibile ai fini Irpef e nel conteggio di esso rientra anche il reddito da fabbricati ad uso abitativo e non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della legge 153 del 1969 e considerato che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall'IRPEF ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.)”.
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