In data 12 giugno 2025, il Consiglio dei Ministri n. 131 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative a crisi industriali.
Il provvedimento prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, al fine di garantire la continuità produttiva e mettere in sicurezza gli impianti.
Inoltre, si semplificano le norme in materia di impianti per la produzione del preridotto (o DRI), un modo alternativo ed innovativo di produrre ferro, sviluppato per superare la produzione basata sugli altiforni convenzionali, e quelle sugli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. In questo ambito, per gli investimenti di valore superiore ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex ILVA o nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento, si prevede la possibilità per l'investitore di richiedere e godere della disciplina acceleratoria e di semplificazione relativa ai “programmi di investimento di interesse strategico nazionale” (art. 13 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104), che prevede la nomina di un Commissario straordinario di Governo per la tempestiva realizzazione del programma e un procedimento in deroga di autorizzazione unica.
A favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, si autorizzano, anche per l'anno 2024, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano allo svincolo di quote di avanzo di amministrazione derivanti da trasferimenti statali (in presenza dei requisiti prescritti dalla norma). Le risorse svincolate potranno essere utilizzate ai fini del pagamento dei crediti delle imprese dell'indotto che hanno garantito la continuità aziendale degli impianti di interesse strategico nazionale.
In materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, si prevede che qualora il Commissario straordinario di tali imprese promuova l'azione di risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente possa cedere il contratto di acquisto di aziende e rami di azienda di grandi imprese in crisi - a certe precise e determinate condizioni - anche in deroga all'obbligo vigente di proseguire per almeno 2 anni le attività imprenditoriali e di mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita. Tale cessione potrà avvenire solo in caso di proposta irrevocabile di acquisto con documentata garanzia di subentro in tutti gli obblighi contrattuali e con un corrispettivo non superiore all'80% del prezzo di aggiudicazione.
Inoltre, si esonera, per il 2025 e il 2026, l'impresa operante in un'area di crisi industriale complessa dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria in capo al datore di lavoro. L’esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo.
Si interviene anche in favore di imprese appartenenti a gruppi di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a mille unità), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l'estensione della cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1000 (ad oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro.
Si amplia la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo:
Sono poi stanziati ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad integrazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, per la misura di sostegno al reddito (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell'arco del triennio) prevista in favore dei lavoratori dipendenti, sospesi o impiegati a orario ridotto nelle aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e sottoposte all'amministrazione giudiziaria.
A tutela dei lavoratori del settore della moda, si dispone l'estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell'intervento di integrazione salariale riconosciuto dall'INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda.
Infine, in alternativa all'anticipazione dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro, si consente a quest'ultimo di poter richiedere all'INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.
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