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DECRETO CORRETTIVO BIS

Pubblicato in GU il Decreto "Correttivo-bis"

13 Giugno 2025
Pubblicato in GU il Decreto "Correttivo-bis"

Pubblicato nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2025 il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 "correttivo bis" in tema di concordato preventivo e adempimenti tributari, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025.

Il Decreto “correttivo-bis” (noto anche come “Secondo correttivo” o “Correttivo bis”) è una misura normativa che interviene su diversi aspetti della disciplina tributaria italiana, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema fiscale. Il Decreto entra in vigore dal 13 giugno 2025.

Per quanto qui di interesse, riportiamo in sintesi soltanto le disposizioni riguardanti i termini di trasmissione della CU per lavoro autonomo e la deduzione del costo del lavoro incrementale.

Art. 4 - Termini trasmissione CU per lavoro autonomo e disponibilità dichiarazione precompilata

Differimento al 30 aprile per la trasmissione delle CU per redditi di lavoro autonomo; disponibilità dichiarazione precompilata per titolari di partita IVA dal 20 maggio (dal 2026).

La norma dispone che, a decorrere dal 2026, le CU, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, anziché entro il termine previsto dall’art. 4, comma 6-quinquies, terzo periodo, del D.P.R. n. 322/1998 (ossia entro il 31 marzo).

Il differimento, finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, riguarda anche le CU contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Considerato che i dati contenuti nelle certificazioni uniche, per le quali è previsto il differimento del termine di trasmissione, sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti titolari di partita IVA, per questi soggetti il modello precompilato (mod. Redditi Persone fisiche), elaborato ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal 2026 è reso disponibile a partire dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile. Per tutti gli altri contribuenti (lavoratori e pensionati) la dichiarazione precompilata (modello 730) viene messa a disposizione, come di consueto e come previsto dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 30 aprile.

Art. 13 - Deduzione costo lavoro incrementale

Inclusione della maxi-deduzione del costo del lavoro tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di concordato.

Tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta di concordato, oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite di partecipazione viene inclusa anche la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

Si tratta della c.d. la maxi-deduzione del costo del lavoro del 120% per le nuove assunzioni, sulla base degli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente. Tale disposizione prevista per il 2024 è stata poi prorogata dalla Legge di Bilancio 2025 fino al 2027. Al comma 2, in deroga all’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, si prevede che le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026.