La Cassazione - con sentenza del 9 maggio 2025, n. 12274 - è intervenuta su una controversia avente ad oggetto la sorte del rapporto di lavoro in un caso di doppia retrocessione di ramo d'azienda, affermando che l'art. 2112 cod. civ. si applica anche nei casi di cessazione dell'affitto e conseguente retrocessione dell'azienda al cedente originario, qualora vi sia una sostanziale continuità dell'attività imprenditoriale.
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