L’Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 9 giugno 2025, n. 149 - ha indicato che l'iscrizione all'AIRE, che rappresenta una causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190, non produce la fuoriuscita immediata dal regime fiscale agevolato.
Nel caso esaminato, un ingegnere che aveva aderito al regime forfettario, si era poi iscritto all'AIRE con decorrenza 15 maggio 2024, benché l'esito della richiesta d'iscrizione gli fosse stato comunicato a febbraio 2025. Aveva quindi continuato ad emettere fatture, per tutto il 2024, come forfetario. Chiedeva quindi se dovesse provvedere a correggerle, a seguito della comunicazione di esito positivo intervenuta solo nel 2025.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta negativa, sottolineando che:
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