La Cassazione - con ordinanza del 5 giugno 2025, n. 15056 - ha affermato che l'esonero contributivo, ex art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 non opera automaticamente, ma richiede un accertamento specifico sulle concrete modalità della prestazione lavorativa e sull'ammontare effettivo delle indennità erogate.
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