La Cassazione – con sentenza del 20 maggio 2025, n. 13525 – è intervenuta in merito alla possibilità, stante alcuni accordi individuali, di corrispondere mensilmente in busta paga una quota del TFR ai propri dipendenti, senza specificare alcuna causale (nel caso in specie, tale modalità era stata ritenuta legittima dalla Corte d’Appello, sulla base dell'autonomia contrattuale e del principio di miglior favore).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto illegittima tale prassi, anche se pattuita contrattualmente, in assenza di specifica causale.
La corresponsione mensile della quota di TFR maturata snatura la funzione dell'anticipazione prevista dall'art. 2120 cod. civ., che resta misura eccezionale e una tantum, comportando l'assoggettamento delle somme erogate a contribuzione previdenziale, in quanto qualificabili come retribuzione imponibile.
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