L’INPS – con Circolare del 26 maggio 2025, n. 95 – ha fornito le relative istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, apportata dall’art. 1, comma 217 , legge n. 207/2024.
Com’è noto, la legge di Bilancio 2025 ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, aumentando l’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge di bilancio 2024, dal 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, dispone l’aumento dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% all’80% della retribuzione.
Questi aumenti dell’indennità trovano applicazione, rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Alla luce della modifica apportata, il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo risulta indennizzabile come di seguito indicato:
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