L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 12 maggio 2025, prot. n. 4304 - ha fornito indicazioni relativamente alle condizioni di legittimità delle attività svolte dai Centri di Elaborazione Dati, in considerazione del fatto che sempre più spesso si assiste alla nascita di Centri che operano nel mercato del lavoro svolgendo attività riservate a consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali.
Nel dettaglio, l’INL ha chiarito che i CED possono svolgere esclusivamente attività strumentali, (ovvero, operazioni di tipo esecutivo, funzionali al calcolo e stampa), nonché attività accessorie (cioè, operazioni successive e secondarie, quali la consegna del cedolino di paga e della documentazione relativa agli adempimenti ricorrenti e periodici e l'archiviazione dei dati raccolti).
Rimangono, invece, di esclusiva pertinenza dei professionisti regolarmente iscritti all'albo e dei servizi o centri di assistenza fiscale tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, quali quelli relativi alle assunzioni, ai licenziamenti, ai contratti, alla gestione dei rapporti di lavoro e alle dinamiche aziendali generalmente intese.
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