La Cassazione - con ordinanza del 2 maggio 2025, n. 11586 - è intervenuta su una questione avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente al demansionamento del lavoratore, chiarendo che la sola violazione dell'art. 2103 cod. civ., consistente nell'assegnazione a mansioni inferiori, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
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