L’INPS – con Messaggio del 6 maggio 2025, n. 1410 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha precisato che la decadenza semestrale ex art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015 per il conguaglio dell'integrazione salariale è impedita dall'effettuazione del pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di "competenza", anche in presenza di eventuali errori.
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