L’Agenzia delle Entrate - con Risoluzione 11 aprile 2025, n. 29/E - ha fornito indicazioni in materia di tassazione delle prestazioni delle forme pensionistiche complementari.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come debba calcolarsi l’anzianità di iscrizione per la determinazione dell’aliquota che deve essere applicata nel caso in cui l’aderente al fondo pensione abbia più di una posizione individuale.
In tal senso, è stato sottolineato come l’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni non va riferita esclusivamente al periodo di iscrizione fondo al quale è richiesta la prestazione, ma al periodo di partecipazione.
Nell’ipotesi allora di adesione contestuale a più forme pensionistiche l’anzianità rilevante ai fini fiscali deve essere definita considerando eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati complessivamente. Il fondo pensione differente da quello al quale si stia richiedendo la prestazione dovrà a tal fine fornire attestazione della relativa data di adesione e del fatto che la posizione non sia stata riscattata.
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