La Cassazione - con ordinanza dell'8 aprile 2025, n. 9282 - è intervenuta sulla questione dell'impugnazione del licenziamento intimato durante il periodo di prova, chiarendo che, in tali casi, non trova applicazione la disciplina decadenziale ex lege n. 604/1966 .
Nello specifico, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un lavoratore il cui reclamo era stato dichiarato tardivo dalla Corte d'appello, ribadendo che il recesso esercitato nel corso della prova resta escluso dall'ambito di applicazione delle norme sui licenziamenti individuali, in virtù della natura peculiare e ancora non stabilizzata del rapporto di lavoro in fase di prova.
Pertanto, non operano i termini stringenti previsti per l'impugnazione giudiziale nei casi ordinari, come confermato anche dalla giurisprudenza consolidata sul punto.
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