La Cassazione - con sentenza n. 6282/2025 - ha chiarito che durante le ferie il lavoratore ha diritto a percepire la stessa retribuzione ordinaria che riceve nei periodi di attività, comprese tutte le voci collegate alle mansioni svolte in modo continuativo.
Nel caso oggetto della sentenza, la Suprema Corte - nel censurare l'esclusione dalla retribuzione feriale dell'indennità di utilizzazione professionale e di quella per assenza dalla residenza - ha richiamato la giurisprudenza della CGUE secondo cui qualsiasi riduzione stipendiale durante il periodo di riposo è potenzialmente dissuasiva e dunque contraria al diritto dell'UE.
In tal senso, le norme collettive devono essere interpretate in modo conforme alla Direttiva 2003/88/CE: nessun sacrificio economico può ostacolare il godimento effettivo delle ferie.
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