In data 18 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (all’interno della sez. www.integrazionimigranti.gov.it) ha precisato che viene considerata vittima di sfruttamento lavorativo la persona il cui stato di vulnerabilità è tale da comprometterne fortemente la libertà di scelta, inducendola ad accettare condizioni lavorative inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori.
L’articolo 603 bis c.p. contiene un elenco non tassativo di indici di sfruttamento da intendersi come “linee guida” per l’accertamento di situazioni di sfruttamento, quali la reiterata violazione delle disposizioni sull’orario di lavoro ed il mancato rispetto dei periodi di riposo; il reiterato pagamento di retribuzioni inferiori ai livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro; violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro; e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante del reato:
Se i fatti sono commessi mediante l’uso della violenza o minaccia, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza del presunto reo e si parla di grave sfruttamento lavorativo.
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