La Cassazione - con ordinanza del 26 febbraio 2025, n. 4984 - ha stabilito che l'assenso implicito di chi ha la responsabilità dell'ufficio, che può esser provato anche per testi, è di per sé sufficiente a garantire al lavoratore il riconoscimento economico del lavoro straordinario svolto.
Pertanto, la responsabilità contabile è in capo a chi ha consentito lo straordinario, non potendo ricadere in capo al lavoratore l'eventuale superamento dei tetti di spesa pubblica.
Nel caso in specie, la Suprema Corte – nell’analizzare che al lavoratore era stato attribuito il diritto al pagamento degli straordinari svolti in quanto la prestazione era stata svolta con la volontà, ancorché implicita, del datore di lavoro o di chi ne faceva le veci – ha affermato che non ha influito il fatto che erano stati violati i tetti di spesa previsti.
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