La Cassazione – con ordinanza n. 460/2025 – ha affermato che la semplice motivazione economico organizzativa, seppur legittima, non è di per sé sufficiente a scongiurare l'ipotesi di licenziamento discriminatorio laddove ad esser licenziato è un soggetto rientrante nelle categorie protette ex legge n. 104/1992.
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