L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota 30 dicembre 2024, prot. n. 9740 - ha fornito le prime indicazioni in merito al decreto c.d. Collegato lavoro .
Il documento di prassi si concentra sui seguenti articoli:
- art. 1 (Modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- art. 6 (Sospensione della prestazione di cassa integrazione);
- art. 10 (Modifiche al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro);
- art. 11 (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali);
- art. 13 (Durata del periodo di prova);
- art. 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile);
- art. 17 (Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti);
- art. 18 (Unico contratto di apprendistato duale);
- art. 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro);
- art. 20 (Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro).
Di particolare interesse la tematica afferente all’utilizzo dei contratti di lavoro a termine e di apprendistato.
Nello specifico:
- l’art. 18, che specifica che successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ex D.Lgs. n. 226/2005 nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:
- “apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5”;
- “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi”.
- viene fornita l’interpretazione autentica della definizione di attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 in forza del quale qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Secondo tale interpretazione “rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnicoproduttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato D.Lgs. n. 81 del 2015”.
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