La Cassazione – con sentenza dell’8 novembre 2024, n. 28798 – ha affermato che nell'ipotesi in cui il lavoratore, nell'azionare in sede fallimentare il proprio credito maturato a titolo di TFR, abbia allegato la certificazione unica al fine di dimostrare l'esistenza e la consistenza del proprio credito per trattamento di fine rapporto, si deve ritenere che una volta allegata in giudizio tale certificazione sia possibile isolarne gli effetti favorevoli per il soggetto che ha prodotto il documento.
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