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LAVORO SUBORDINATO

Natura subordinata del rapporto di lavoro del giornalista

6 Novembre 2024
Natura subordinata del rapporto di lavoro del giornalista

La Cassazione - con ordinanza del 10 ottobre 2024, n. 26466 - ha affermato che si rinviene la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico se dura nel tempo l'obbligo del lavoratore di prestare la propria disponibilità al datore di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa, sotto il potere direttivo dello stesso e nel rispetto dell'inserimento all'interno dell'organizzazione dell'impresa.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione ha confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico quando il lavoratore è obbligato a prestare disponibilità e sottostà al potere direttivo dell'impresa.