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SICUREZZA SUL LAVORO

Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

5 Novembre 2024
Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 24 ottobre 2024, n. 5 – ha fornito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una risposta a quesiti in merito alla: «Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)». In particolare è stato chiesto di chiarire “(….) se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come un’unica entità. Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”. Viene, altresì, chiesto di chiarire “(…) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima”.

Nel dettaglio, la Commissione ha precisato che

  • per unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
  • nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto/designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA o, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.