La Cassazione - con sentenza del 23 ottobre 2024, n. 27446 - ha chiarito che durante il periodo di aspettativa per malattia non retribuita non matura l'anzianità di servizio, ma l'unico diritto che resta in capo al lavoratore è quello alla conservazione del posto di lavoro per il periodo massimo di 18 mesi: al riguardo, il periodo di aspettativa viene concesso dal datore di lavoro solo in presenza di condizioni di salute particolarmente gravi.
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