La Cassazione - con ordinanza 9 ottobre 2024, n. 26320 - si è pronunciata sul caso di un dipendente che aveva firmato con la propria azienda un accordo, per venire incontro ad una momentanea difficoltà del proprio datore di lavoro, che prevedeva una riduzione della retribuzione del 10%, senza alcun mutamento delle mansioni.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che, a fronte del principio di irriducibilità della retribuzione, la retribuzione convenuta nel momento dell'assunzione non può essere soggetta a riduzione: al contempo, è prevista la possibilità di apportare modifiche in peius solo nel caso in cui, previo accordo tra datore di lavoro e dipendente, vengano mutate le mansioni e l'accordo sia formalizzato in sede protetta.
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