L'Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota dell'8 ottobre 2024, prot. n. 7296 – nel far seguito alle Note prot. n. 1357/2024 e prot. n. 6774/2024 , ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative e procedurali del provvedimento di diffida amministrativa, ex artt. 1 e 6 , D.Lgs. n. 103/2024.
Nello specifico, l'INL ha chiarito che, considerata la natura procedurale delle richiamate disposizioni, la diffida amministrativa si applica a tutte le violazioni accertate prima del 2 agosto 2024, benché riferite a condotte poste in essere precedentemente.
Inoltre, tale provvedimento dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all'elenco allegato alla Nota prot. n. 6774/2024 sia stata sanata anteriormente all'accesso ispettivo, anche al fine del monitoraggio sulla recidiva, ex art. 6, comma 1 , D.Lgs. n. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.
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