A decorrere dal 1° luglio 2023, l’art. 52, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2021 ha abrogato la parte dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, relativa alle associazioni sportive dilettantistiche; pertanto, da luglio 2023, le somme corrisposte ai lavoratori sportivi non sono più da considerare redditi diversi con esenzione da tassazione fino a 10.000 euro. Ai fini fiscali si prevede ora che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro (art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021).
Nel modello Redditi PF 2024, i quadri interessati sono:
Al contrario, nessuna indicazione specifica è prevista per il quadro LM. Le previsioni della riforma non recano specifiche preclusioni per il regime c.d. “forfetario” ex Legge n. 190/2014. Pertanto, tale franchigia opera per tutte le tipologie di “lavoro sportivo”, anche nei confronti dei contribuenti che adottano il forfeit i quali:
Pertanto, a parere di chi scrive si ritiene che:
applicando infine il coefficiente di redditività sull’ammontare complessivo.
Sullo stesso argomento:Modello redditi PFLavoratori sportivi
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