La Cassazione – con sentenza del 2 luglio 2024, n. 18114 – è intervenuta in tema di cambio appalto con clausola sociale, sottolineando che l'art. 16-bis del CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012 impone vincoli procedurali, di consultazione e informativi, a garanzia della correttezza e trasparenza dell'operazione di subentro e la previsione della necessità di criteri verificabili riguardanti l'intero bacino dei lavoratori per il passaggio di personale già impiegato nell'appalto, anche tenendo conto delle esigenze dell'appaltatore subentrante di ridurre o riorganizzare il servizio oggetto di contratto di appalto.
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