La Cassazione – con ordinanza del 21 giugno 2024, n. 17188 – ha chiarito che i contributi dovuti all'INPS e i premi da versare all'INAIL sono equiparabili alle obbligazioni tributarie poiché hanno natura pubblicistica e origine legale, in quanto prestazioni patrimoniali imposte dalla legge: pertanto, il relativo introito è destinato ad enti pubblici e allo svolgimento di funzioni sociali.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che, in presenza di scissione societaria, rispondono del debito contributivo anche le società che vi partecipano, senza limite del patrimonio netto assegnato o residuo e in solido rispetto alle obbligazioni tributarie gravanti sulla società scissa e riferite ai periodi di imposta precedenti all'operazione di scissione.
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