La Cassazione - con ordinanza del 15 aprile 2024, n. 10065 - ha ribadito la nullità dell’accordo conciliativo stipulato con l’assistenza del rappresentante sindacale ma in sede aziendale, a causa della mancanza di neutralità propria della sede di conciliazione e del ruolo essenziale dell’assistenza sindacale effettiva nel “proteggere” i diritti dei lavoratori.
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