La Cassazione - con sentenza del 28 marzo 2024, n. 8381 - ha affermato che l'assenza alla visita di controllo del lavoratore in malattia è giustificata se la stessa ha avuto esito negativo perché l’INPS non ha considerato l’indirizzo che il lavoratore gli ha comunicato, nonostante tale comunicazione andasse fatta piuttosto al datore di lavoro, che non all'Istituto previdenziale.
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