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FINE RAPPORTO DI LAVORO

Assenza alla visita di controllo INPS e legittimità del licenziamento

10 Aprile 2024
Assenza alla visita di controllo INPS e legittimità del licenziamento

La Cassazione - con sentenza del 28 marzo 2024, n. 8381 - ha affermato che l'assenza alla visita di controllo del lavoratore in malattia è giustificata se la stessa ha avuto esito negativo perché l’INPS non ha considerato l’indirizzo che il lavoratore gli ha comunicato, nonostante tale comunicazione andasse fatta piuttosto al datore di lavoro, che non all'Istituto previdenziale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione ha stabilito che l'assenza alla visita di controllo del lavoratore in malattia è giustificata se l'INPS non considera l'indirizzo comunicato, spettando al lavoratore il risarcimento e la reintegra.