La Corte Costituzionale – con sentenza dell'8 marzo 2024, n. 38 – ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale ex art. 7, comma 5 , Legge n. 223/1991, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione (segnatamente, la compatibilità dell'indennità di mobilità con lo svolgimento di attività autonoma alla sola ipotesi in cui la corresponsione della prima sia chiesta in forma anticipata e una tantum).
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