L’INPS – con Messaggio del 20 febbraio 2024, n. 750 – ha recepito un parere del MLPS ed ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’Impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato. Al contempo, non è previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll.
Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio. Al riguardo si evidenzia, infatti, che ai sensi del richiamato art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e Dis-coll) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della predetta dichiarazione.
Per quanto attiene il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, la possibilità viene fissata al compimento dei 16 anni di età.
Tale limite, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla Dis-coll in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.
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