La Cassazione - con sentenza del 12 gennaio 2024, n. 1425 – è intervenuta in merito alla valutazione del rischio in ambito di tutela della sicurezza sul lavoro, ribadendo che colui che dispone di impianti e attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive è titolare di una posizione di garanzia ex art. 40 cod. penale ed è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare le cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il dovere di garanzia non è generico, illimitato e fonte di responsabilità per qualsiasi evento dannoso occorso agli utenti dell'impianto, ma deve essere ricollegabile a una concreta rimproverabilità della condotta a titolo di colpa e a una violazione di una regola cautelare specifica, volta a scongiurare il rischio, ovvero a un'omissione di una condotta effettivamente esigibile.
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