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INPS, PRESTAZIONI

Fruizione dell’indennità di maternità ed assenza del certificato telematico di gravidanza

25 Gennaio 2024
Fruizione dell’indennità di maternità ed assenza del certificato telematico di gravidanza

L'INPS – con Messaggio del 22 gennaio 2024, n. 287 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha ribadito che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti costituisce un diritto indisponibile per le stesse, cui corrisponde un divieto assoluto di adibizione al lavoro.

Al contempo, l’Istituto ha riepilogato le indicazioni operative per la corretta gestione delle domande di congedo di maternità:

  • se viene presentata domanda senza invio telematico del certificato di gravidanza, il medesimo può essere richiesto solo prima della nascita del minore poiché, dalla data del parto, la procedura telematica non ne consente più al medico l'inserimento;
  • nell'ipotesi (residuale) in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del SSN o con esso convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell'originale cartaceo;
  • nell'ipotesi in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l'interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;
  • nel caso di totale assenza di documentazione, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di "ante partum" a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”. 

In tal senso, il diritto al congedo non può essere precluso dalla circostanza che il medico certificatore non abbia proceduto al rituale (e obbligatorio) invio del certificato attraverso lo specifico canale telematico.

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