La Cassazione – con sentenza del 13 novembre 2023, n. 31471 – ha precisato che il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione del dipendente, divenuto disabile, è discriminatorio e nullo, alla luce del fatto che l'art. 5 della Direttiva n. 78/2000/CE prevede l'adozione di soluzioni ragionevoli nel caso in cui il lavoratore si trovi in situazioni di duratura menomazione che non lo rendono uguale agli altri lavoratori.
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