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AMMORTIZZATORI SOCIALI

Emergenza climatica: le istruzioni INPS per CIGO e CISOA

4 Agosto 2023
Emergenza climatica: le istruzioni INPS per CIGO e CISOA

Con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023 , l’INPS ha illustrato i contenuti delle disposizioni in materia di accesso alla CIGO e alla CISOA recate dagli articoli 12 del D.L. n. 98/2023, c.d. “DL emergenza caldo”, fornendo le relative istruzioni operative e contabili.

Si ricorda che il D.L. n. 98/2023 , entrato in vigore il 29 luglio 2023, contiene, in particolare, due disposizioni con le quali si rende più agevole l’accesso agli ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi, per alcune categorie di datori di lavoro:

  • rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO)
  • e per quelli tutelati dalla Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA),

Le indicazioni che i datori di lavoro devono seguire per richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinaria con la causale “eventi meteo”, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti alla presenza di temperature particolarmente elevate, sono state riepilogate nel messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023.

Ora con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023, l’INPS illustra i contenuti delle disposizioni e fornisce le relative istruzioni operative. Vediamole in sintesi:

Fattispecie

Chiarimento

Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione

Aspetti contributivi

 

I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale  ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 98/2023 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015.

Conseguentemente, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 148/2015 attiene all’esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 98/2023 ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, i periodi di integrazione salariale rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015 (circolare n. 9/2017 ).

Infine, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 98/2023, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa.

Modalità operative

 

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

Modalità di esposizione del conguaglio

 

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L142”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.1 - DL 98/23”.

Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso “L038”. (cfr. la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017 ).

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Per quanto attiene la compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento della prestazione ai lavoratori.

 

Fattispecie

Chiarimento

Disposizioni in materia di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) - trattamento che spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, in caso di sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno.

 

  • L’articolo 2 del D.L. n. 98/2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.
  • Il medesimo articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972.
  • Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA in commento le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

 

Modalità di presentazione della domanda

 

  • Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Le suddette istanze dovranno essere presentate a fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023.
  • Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.
  • Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria “eventi atmosferici”.

Autorizzazioni e modalità di pagamento

 

Le domande (riduzioni orarie per intemperie stagionali) sono autorizzate direttamente dall’Istituto, con provvedimento a cura del Direttore della struttura territorialmente competente.

I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell’attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo all’apposita Commissione provinciale prevista dal menzionato articolo 14 della legge n. 457/1972.

 

Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri della parte di giornata lavorata

 

Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando  in  corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR>          contenente i seguenti elementi: <CodicePartTime-GOR>:   7   (indicante le  giornate a orario  ridotto);   <OrePartTimeGOR>   indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore “S”.

Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici” riferite a sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso Uniemens/Posagri.

 

Istruzioni contabili

 

Gli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale, che superano gli ordinari limiti di fruizione dei previsti per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), sono a carico dello Stato.

Pertanto, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, (GIAS), evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), si istituiscono nuovi conti come di seguito illustrato:

CIGO - I trattamenti di CIGO previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 98/2023 verranno corrisposti ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, per gli eventi non evitabili (EONE), secondo quanto indicato nelle istruzioni già rilasciate, con riferimento alla modalità di erogazione della prestazione.

Ai fini della corretta rilevazione contabile delle prestazioni di integrazione salariale ordinaria che superano gli ordinari limiti di fruizione è stato istituito l’apposito codice evento: 13 EONE autorizzato in deroga ex art. 1 DL 98/23.

CISOA - Per quanto indicato nelle note operative esposte nei paragrafi precedenti gli oneri relativi ai trattamenti di CISOA erogati per i periodi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, con la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” saranno erogati a pagamento diretto e, con la causale “eventi atmosferici”, saranno erogati sia con il sistema del conguaglio che a pagamento diretto ai beneficiari. Gli oneri relativi ai predetti trattamenti eccedenti gli ordinari limiti di fruizione della prestazione (90 giornate annue per ciascun lavoratore) saranno a carico dello Stato e pertanto verranno istituiti nuovi conti con riferimento alla modalità di erogazione.

Per la rilevazione degli oneri dei trattamenti in argomento, ma fruiti entro i limiti, si rinvia alle istruzioni in uso a carico della GPT.