La Cassazione - con sentenza del 3 luglio 2023, n. 18656 - ha ribadito che il lavaggio degli indumenti da lavoro (considerati dispositivi di protezione individuale), essendo finalizzato a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni, rientra tra le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ex art. 4, D.Lgs. n. 626/1994 ed art. 15 D.Lgs. n. 81/2008.
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