In data 19 giugno 2023, la Commissione Europea – con Decisione C(2023) 4061 final – ha approvato l’esonero contributivo Under 36, per il II semestre 2022, ex lege n. 178/2020 e per l’anno 2023, ex lege n. 197/2022 .
Al riguardo, per il 2022, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tutele crescenti ex D.Lgs. n. 23/2015 (quindi, lavoratori con contratti da operai, impiegati e quadri), spetta, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Tale esonero si applica anche nei casi di conversione a tempo indeterminato dei rapporti a tempo determinato, fermo restando il requisito anagrafico al momento della conversione.
L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Per l’anno 2023, invece, l’incentivo passa ad € 8.000 annui.
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