La Cassazione - con ordinanza del 26 maggio 2023, n. 14778 - ha chiarito che, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, è illegittima la sanzione irrogata dall'INPS al datore di lavoro per il mancato pagamento della contribuzione a favore del dipendente.
Nel caso in commento (reintegra del lavoratore a seguito di annullamento del licenziamento), il pagamento dei contributi non si può considerare dovuto, in quanto fino al tempo della sentenza è mancato il rapporto di lavoro (quindi, non vi era l'obbligo di contribuzione).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il presupposto dell'omissione contributiva si ha rispetto al solo licenziamento nullo o inefficace poiché in queste eventualità il rapporto di lavoro si considera non interrotto.
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