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INPS, CONTRIBUZIONE

Gestione separata: aliquote contributive reddito per l'anno 2023

2 Febbraio 2023
Gestione separata: aliquote contributive reddito per l'anno 2023

L'Inps, con circolare del 1° febbraio 2023, n. 12 , ha pubblicato le aliquote contributive reddito per l'anno 2023 relative alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per l’anno 2023 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

  • 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall’articolo 1, comma 788 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
  • 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791 , della legge n. 296/2006;
  • 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR), anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. Si rinvia alla circolare n. 25/2022 per le ulteriori indicazioni.

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995, per l’anno 2023 sono indicate nella tabella contenuta nella circolare in commento.

Per l’anno 2023 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva per l’invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%, così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1, della legge n. 296/2006;
  • aliquota aggiuntiva pari a 0,51%, così come stabilito, per gli anni 2022 e 2023, dall’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l’erogazione da parte dell’Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l’aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti è la seguente:

Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria

26,23%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

Minimali e massimali

Massimale

Per l’anno 2023 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a € 113.520,00. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2023 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 17.504,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
  • € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
  • € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.