La Cassazione - con ordinanza 19 agosto 2022, n. 24977 - ha ribadito che la fruizione delle ferie non può essere determinata liberamente da parte del datore di lavoro.
Com’è noto, il comma 3 dell’art. 36 della Costituzione recita “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Al contempo, l’art. 2109 cod. civ. recita “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha sottolineato che il potere unilaterale del datore di lavoro di determinare il periodo di fruizione delle ferie deve essere esercitato anche sulla base degli interessi del lavoratore, il quale deve poter organizzarsi per godere in concreto del diritto al riposo ed al ristoro delle energie psicofisiche.
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