La Cassazione - con sentenza 5 aprile 2022, n. 12827 - ha affermato che il mobbing è compatibile con la fattispecie, ex art. 612-bis, cod. penale, qualora il datore di lavoro, manifesti un'evidente ostilità nei confronti del lavoratore dipendente, attraverso comportamenti mirati e reiterati, con l'obiettivo di emarginarlo ed allontanarlo dall'ambiente lavorativo.
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