La Cassazione - con ordinanza del 3 maggio 2022, n. 13895 - ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore, reo di non essersi presentato nella sede ove è stato trasferito.
Il penultimo comma dell’art. 2103 cod. civ. recita “Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
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