
Il direttore responsabile della farmacia è una figura distinta da quella del titolare della stessa, al quale può affiancarsi indipendentemente dal fatto che il primo sia una persona fisica o una società: l'art. 7, comma 3, della Legge n. 361/1991, infatti, dispone che “La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile”.

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