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CONSULENTI DEL LAVORO

Cessione dei crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie: l’approfondimento della Fondazione Studi CdL

9 Dicembre 2021
Cessione dei crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie: l’approfondimento della Fondazione Studi CdL

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - con Approfondimento del 6 dicembre 2021, dal titolo “Cessione dei crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie. Il ruolo del Consulente del Lavoro” - è intervenuta riguardo il perfezionamento delle pratiche per la cessione del credito, derivante da ristrutturazioni edilizie, ecobonus, superbonus e sismabonus, ex decreto legge n. 157/2021 (cd. Antifrodi).

Al riguardo, il documento in commento ricorda che gli interventi soggetti a crediti cedibili sono i seguenti:

  • Interventi trainanti e trainati che beneficiano del superbonus;
  • Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari, nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • Interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  • Interventi per l’adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
  • Installazione di impianti fotovoltaici;
  • Interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il decreto legge n. 157/2021 prevede che:

  • il visto di conformità si applichi anche per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi per il superbonus, ad eccezione della dichiarazione precompilata e del modello 730 effettuato tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • il visto di conformità sia esteso anche agli interventi di manutenzione straordinaria e di efficienza energetica per cessione/sconto in fattura;
  • per tutti gli invii di cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere (per massimo 30 giorni) gli effetti della comunicazione per un controllo di eventuali profili di rischio individuale.